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Roma, 5 ottobre
2011
Circolare n. 195/2011
Oggetto: Lavoro – Conversione
della manovra di agosto – Legge 14/09/2011, n.148, su G.U. n.216 del 16.9.2011
– Circolare Min. Lavoro n.24 del 12/09/2011.
Si
riepilogano le principali disposizioni della manovra di agosto in materia di
lavoro e previdenza alla luce della novità introdotte in sede di conversione in
legge.
Contrattazione collettiva di
prossimità (art. 8) – Con una delle norme più discusse che è stata anche causa
dello sciopero generale della CGIL del 6 settembre scorso, è stata attribuita
alla contrattazione aziendale o territoriale (definita con un termine nuovo contrattazione collettiva di prossimità)
la possibilità di derogare alla legge e ai contratti collettivi nazionali su
alcuni temi centrali della disciplina del lavoro. Due sono le condizioni di
validità delle deroghe: da una parte essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro,
all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle
crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove
attività e dall’altra riguardare una delle materie espressamente elencate
(tra cui il regime di solidarietà negli appalti, la disciplina dell’orario di
lavoro, le conseguenze del licenziamento, la classificazione del personale). I
contratti di prossimità che rispetteranno entrambe le condizioni avranno
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati se sottoscritti dalla
maggioranza delle rappresentanze sindacali.
Quale
sia l’effettiva potenzialità della nuova disposizione è ancora presto per dirlo
stante le differenti chiavi di lettura. Certamente i contratti di prossimità
appaiono sulla carta in grado di incidere pesantemente sull’ordinamento giuslavoristico attuale. Per contro da parte sindacale si
teme che su aspetti sostanziali dell’organizzazione del lavoro, primo tra tutti
il licenziamento, possano costituirsi nelle aziende poco sindacalizzate sindacati di comodo con conseguente
indebolimento delle tutele del lavoratore. D’altro canto CGIL, CISL e UIL hanno
recentemente convenuto con Confindustria che qualsiasi deroga decisa a livello
aziendale debba avvenire nei limiti e con le procedure fissate dalla
contrattazione nazionale. Proprio in relazione a tale situazione si è consumato
in questi giorni lo strappo della Fiat con la stessa Confindustria in quanto,
secondo la casa automobilistica, quell’intesa avrebbe fortemente ridimensionato
l’efficacia dell’art. 8. Nessun’altra organizzazione imprenditoriale ha per il
momento sottoscritto un accordo analogo a quello di Confindustria.
Ferrovie (art. 8, comma 3bis) – Con una
disposizione inserita a sorpresa nel maxi emendamento governativo su cui è stata
votata la fiducia, è stato fissato l’obbligo per le imprese ferroviarie (di
merci e di persone) di osservare i
contratti collettivi nazionali di settore. Com’è noto, tale disposizione è
stata contestata dalla Confetra in quanto sembrerebbe diretta ad imporre
l’applicazione del contratto FS anche agli operatori privati ostacolando
qualsiasi processo di liberalizzazione. Lo stesso Presidente dell’Autorità
Antitrust Catricalà ha dichiarato pubblicamente che
la norma in questione è fortemente
anti-concorrenziale e rende difficile l’ingresso di nuovi operatori.
Secondo
Età pensionabile (art.1, comma 20) – E’ stato
anticipato il graduale aumento dell’età pensionabile delle donne (attualmente
pari a 60 anni) già previsto dalla legge n.111/2011. L’aumento comincerà a
decorrere dal 2014 (anziché dal 2020) per raggiungere i 65 anni come per gli
uomini nel 2026 (anziché nel 2032).
Festività (art.1, comma 24) – A decorrere
dal 2012 con decreto del Presidente del Consiglio (da emanarsi entro il 30
novembre di ogni anno) saranno stabilite annualmente le date di celebrazione
delle festività civili e dei Santi Patroni in modo di farle cadere il venerdì
precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero di farle
coincidere con la stessa domenica. Peraltro in sede di conversione sono state
espressamente escluse le festività del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno
la cui celebrazione pertanto non subirà alcun spostamento. Ciò stante lo
spostamento dovrebbe riguardare in definitiva le festività dei Santi Patroni
(ad eccezione del 29 giugno per il comune di Roma perchè derivante da specifico
accordo tra l’Italia e
Collocamento obbligatorio dei
disabili (art.9) – Come è noto, le imprese con almeno di 15 dipendenti
soggette alla legge n.68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili possono
far ricorso all’istituto della compensazione
territoriale per modulare la quota di lavoratori da assumere tra le diverse
unità produttive. La norma in esame semplifica stanzialmente tale istituto
consentendo alle aziende di applicare la compensazione in via automatica (senza
quindi più necessità di un’autorizzazione preventiva) e di attuarla non solo al
proprio interno ma anche con altre aziende dello stesso gruppo purché aventi
sede in Italia.
Forte (art. 10) – E’ stata
riconosciuta ai Fondi interprofessionali
per la formazione continua (tipo il fondo Forte per i lavoratori del
terziario di cui è parte costituente
Tirocini (art. 11) – E’ stata
modificata la disciplina dei tirocini (o stages) aziendali prevista dalla legge n. 196/97 cioè
di quei tirocini che, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare
in oggetto, sono espressamente finalizzati
ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità
dei giovani mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza
diretta del mondo del lavoro. In linea con gli orientamenti espressi dalla
Corte Costituzionale la nuova disciplina rafforza la competenza delle regioni
sulla materia stabilendo che i tirocini potranno essere promossi unicamente da
soggetti in possesso dei requisiti stabiliti da normative regionali; in assenza
di tali normative continueranno ad applicarsi le attuali regole di cui alla
citata legge n.196/97. Le altre novità di rilievo riguardano la durata dei
tirocini, che non potrà superare i 6 mesi (in precedenza 12 mesi) e i relativi
destinatari che potranno essere esclusivamente neo-laureati o neo-diplomati
entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. La circolare ministeriale ha inoltre
precisato che:
·
non rientrano nel campo di applicazione delle nuove
disposizioni gli stages di reinserimento/inserimento a favore di disoccupati e di lavoratori
in mobilità, i tirocini curriculari realizzati
da Università e Istituti scolastici nonché i tirocini promossi a favore di
particolari categorie (disabili, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.);
·
gli stages avviati prima del 13
agosto scorso (data in entrata in vigore del D.L. n. 138/2011) potranno
proseguire sulla base della vecchia normativa fino alla scadenza;
·
qualora lo stage non risulti conforme alle nuove regole
(ovvero alle precedenti se già in corso prima del 13 agosto), il personale
ispettivo provvederà a riqualificare il rapporto con lo stagista come di lavoro
subordinato.
Intermediazione illecita (art. 12) – E’ stato
introdotto nel Codice penale il delitto di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro che sarà sanzionato con la reclusione da
CNEL (art. 17) – Con una delle poche disposizioni di taglio ai costi della
politica di efficacia immediata, è stata disposta la riduzione da
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 172/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegati tre |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
RASSEGNA
STAMPA
CORRIERE
DELLA SERA 19.09.2011
Catricalà «Ora basta
freni
E
un' Authority sui trasporti»
La manovra?
«Insufficiente sul piano della concorrenza». «Si regolino treni, aerei e autostrade».
E le banche facciano «l' interesse dei clienti»
Antonio Catricalà va alla
guerra. Il presidente dell'Antitrust dà voto 5 alla manovra varata la scorsa
settimana sul piano della concorrenza e delle liberalizzazioni: «Non sono stati
accolti i nostri suggerimenti». Vuole un'Authority sui trasporti «per treni,
aerei e autostrade». Si prepara a dare battaglia, fra tre mesi, all' Alitalia
monopolista, dopo che a dicembre scadrà la legge che gli legò le mani sulla Linate-Fiumicino. Chiede che le banche girino ai clienti i
risparmi ottenuti dalla riduzione delle commissioni interbancarie.
In mezzo al tavolo del suo ufficio romano, Catricalà tiene il gioco «Anti-Monopoly»,
un Monopoli all'incontrario. Il suo mandato scadrà a marzo, ha qualche spina da
togliersi.
A giugno lei aveva
denunciato la frenata delle liberalizzazioni. Ora l' indice di liberalizzazione
dell' Italia è sceso a 49 su 100...
«Non mi stupisce».
La manovra ha
cambiato qualcosa?
«C'era stata un'apertura, ma le intenzioni non si sono
concretizzate secondo le nostre aspettative».
In che senso?
«Innanzitutto, non c'è nulla sul trasporto ferroviario. Anzi, c'è una
norma, che abbiamo segnalato al Parlamento, che prevede l'obbligatorietà per
le aziende ferroviarie di adottare il contratto di riferimento del settore,
in pratica quello di Fs. È fortemente anti-concorrenziale, rende difficile
l' ingresso di nuovi operatori. Un problema anche per le oltre 25 società
merci, dove c' è concorrenza. Chiederemo l' abolizione di questa norma. Ma
ciò che manca davvero è l'Autorità dei trasporti che dovrebbe occuparsi di
aeroporti, autostrade e treni».
E perché servirebbe?
«Perché una vicenda come quella di Arenaways
non si deve più verificare: un imprenditore che rischia di fallire con tutte le
carte in regola (è la concorrente privata di Fs a cui sono state limitate le
fermate, ndr.).
Serve un' Autorità che tratti le modalità d' ingresso nel
mercato per autostrade, aeroporti e ferrovie».
È un costo.
«Potrebbe anche occuparsene l' Antitrust, in una prima
fase. Per gli aeroporti, per esempio, l'Enac si è dichiarato disponibile a
cedere le competenze. Io ormai sono in uscita, ma credo che l' Antitrust sia la
migliore sede per fare immediatamente ciò che è necessario. Un'Authority è
importante per stabilire le tariffe. Un vantaggio per i viaggiatori e per dare
sicurezza d'investimento all' imprenditore. Per le autostrade, poi, stabilire
con chiarezza tariffe e durata delle concessioni è fondamentale. Ma oggi tutto
è in carico ad Anas, Enac, Ferrovie, ministero».
Un costo lo stesso.
Dovreste aumentare l' organico.
«Abbiamo chiesto due anni fa al Parlamento di avere
risorse aggiuntive. Per costituire una nuova Autorità servono 60 milioni all'
anno, ma per una che già esiste bastano 30 persone. Tre milioni».
E per le Poste? Non
raggiungono la sufficienza nell' indice di liberalizzazione. Ma lì l'Authority
ora c' è.
«Non è ancora entrata in funzione e non è una vera e
propria Autorità. Avevamo protestato perché il disegno originale del governo
prevedeva un' agenzia completamente in capo al ministro dell'Economia, una
presa in giro anche per l' Europa. Il Parlamento per fortuna ha recepito il
nostro suggerimento e ora c' è un collegio con un minimo di autonomia. Ora deve
cominciare a lavorare. Abbiamo diverse istruttorie sui presunti abusi di
posizione dominante delle Poste».
Da fine anno potrete
intervenire su Alitalia. Che cosa dobbiamo aspettarci?
«A dicembre apriremo l' istruttoria per capire gli
eventuali effetti negativi della posizione dominante di Alitalia e della
concentrazione con AirOne, soprattutto sulla Milano-Linate. Avremo le mani libere. Certo, se ci fosse
una proroga la prenderei malissimo. L' Antitrust è contraria».
Un voto alla manovra?
«Cinque, sul piano della concorrenza. Avevamo ottenuto che
gli orari dei negozi fossero liberalizzati, ma è passata la restrizione alle
sole città turistiche. Nelle professioni, avevamo chiesto che il tirocinio
fosse ridotto a due anni e gli studenti potessero dare l' esame di Stato e
quello di laurea lo stesso giorno: non siamo stati accontentati. Volevamo l'
inserimento negli ordini professionali di esponenti dei consumatori: niente. Ma
il fatto più grave è il riferimento alle tariffe minime come criterio legale
per la determinazione del compenso del professionista. Indebolisce la riforma
Bersani. Ci sarà un effetto livellatore».
Mercoledì si è
discusso un disegno di legge Pdl-Lega per cinque
nuovi ordini...
«Mi ha stupito. Siamo profondamente contrari. È in
contrasto con le dichiarazioni del governo sull' apertura di una nuova fase di
liberalizzazioni».
In Parlamento c' è
anche il progetto Gasparri-Tomassini, una retromarcia
sulle parafarmacie.
«Mi auguro che resti fermo».
Capitolo banche. C'è
meno concorrenza o è una sensazione?
«Stiamo studiando le assicurazioni collegate ai mutui. Ho
visto stamattina (giovedì scorso, ndr.) Giancarlo Giannini, il presidente
dell'Isvap: costruiremo un gruppo di studio insieme. Il problema è serio: le
banche non devono esagerare con le commissioni, facendo i loro interessi
anziché quelli del cliente. È giusto che abbiano un profitto, ma equo».
A che punto è l'
indagine sui conti correnti?
«In due mesi dovremmo chiuderla. Stiamo accertando quanto
sono stati tradotti in risparmio per i consumatori i 500 milioni di oneri nel
2007-2010, che siamo riusciti a fare risparmiare al sistema con la riduzione
dei costi interbancari».
Con Bersani
lavoravate in tandem...
«Non è importante il colore del ministro, ma allora
abbiamo avuto ampi poteri e la soddisfazione di vedere pagine delle nostre
segnalazioni in un decreto legge. Negli ultimi anni invece le liberalizzazioni
si sono fermate. Eppure la concorrenza è fondamentale per il mercato e rilancio
dei consumi. Per esempio, abbiamo chiesto all'Agcom
di accelerare le norme sui costi di terminazione dei telefoni, quelli che il
cliente paga quando finisce sulla rete concorrente. Se diminuissero, ci
sarebbero risparmi di milioni di euro per i consumatori. Che possono anche
accettare di pagare un punto in più di Iva, se è su un imponibile inferiore ».
Lei percepisce ancora
lo stipendio dal Consiglio di Stato, dove è fuori ruolo. Perché? «Lo stabilisce la legge. Se cambiasse non obietterei, ma non posso
rinunciare spontaneamente, non foss'altro perché, in
questo caso, maturerei una ben più alta pensione calcolata sul trattamento
Antitrust».
IL SOLE 24 ORE 08.09.2011
Trasporto
ferroviario verso l'applicazione di un contratto unico
Morena Pivetti
ROMA
Non si placano le
polemiche per la norma della manovra che impone il contratto nazionale di
settore anche alle imprese ferroviarie private. La disposizione, confermata nel
maxiemendamento del Governo, ha provocato la reazione durissima degli operatori
privati, nati con la liberalizzazione e raccolti nel Forum del trasporto
ferroviario. Soddisfatte, sia pur sottotraccia, le Ferrovie dello Stato che
vedono accolta una richiesta di vecchia data: da tempo l'amministratore
delegato Mauro Moretti invoca regole uguali per tutti, comprese quelle a tutela
del lavoro. Favorevolmente sorpresi i sindacati: Filt
Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti
salutano positivamente l'obbligo, per chi voglia entrare nel mercato delle
ferrovie, di adottare il contratto collettivo. Anche se non è chiaro quale sia
il contratto da adottare: il vecchio accordo delle attività ferroviarie è
scaduto nel 2007 mentre il nuovo contratto unico della mobilità resta in alto
mare.
Proprio su un nuovo
contratto di settore capace di ammodernare il sistema ferroviario liberalizzato
punta Confindustria. «Stiamo lavorando - dice il direttore generale di Confindustria,
Giampaolo Galli - perché si trovi un punto di equilibrio fra tutti gli
operatori per definire moderni contratti di settore, ossia un contratto leggero
che lasci il giusto spazio alla contrattazione aziendale, in coerenza con le
indicazioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno».
Al momento la situazione
nelle ferrovie è assai frastagliata e diversificata: le Fs, gli appalti e la
ristorazione hanno il contratto delle attività ferroviarie;
Per Alessandro
Rocchi, segretario nazionale della Filt Cgil, che
martedì ha scioperato proprio contro l'articolo 8 della manovra, l'estensione
del contratto collettivo di settore «è l'unica parte positiva inserita in un
contesto negativo: in tutti i settori liberalizzati dei trasporti come i
servizi aeroportuali, portuali e postali esistono norme di legge che impongono
di adottare il contratto nazionale».
«L'emendamento incriminato e tanto
criminalizzato – commenta Giovanni Luciano, segretario generale della Fit Cisl – parla di contratti collettivi nazionali di settore.
Al plurale, quindi, attività ferroviarie, tranvieri e merci. Non quello delle
Fs. Siamo assolutamente favorevoli a una norma che dia certezze sulla sicurezza
e sulle condizioni minime di impiego e remunerazione di un'attività complessa
ed articolata come il fare ferrovia».
Più controcorrente
l'interpretazione di Luigi Simeone, segretario generale Uiltrasporti:
«Parliamo di contratti al plurale e io aggiungo con le dovute flessibilità. Per
me l'accordo fatto con Ntv è esattamente in linea con
la nuova norma: l'azienda ha trovato la sua collocazione dentro il contratto
nazionale». Non si arrende Giacomo Di Patrizi, che guida il Forum dei privati:
«Faremo quanto potremo per opporci, andremo al Tar, impugneremo la norma
ovunque. Così si torna dritti al monopolio, è un tentativo di azzoppare il processo
di liberalizzazione».
G.U. n. 216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)
LEGGE 14 settembre 2011, n.
148
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
agosto
2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e
per lo sviluppo.
Delega al Governo
per la
riorganizzazione della distribuzione
sul territorio degli
uffici
giudiziari.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI
PER
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della
spesa pubblica
*****OMISSIS*****
20. All'articolo 18 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n
111, al
comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025»,
«2031» e «2032» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti:
« 2014 »,
« 2015 »,
« 2016 », « 2017 »,
« 2018 »,
« 2019 », «
2025 » e « 2026 ».
*****OMISSIS*****
Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono
stabilite
annualmente le date
in cui ricorrono
le festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi
con la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni
nazionali e le festivita' dei
Santi Patroni ,
ad esclusione del
25 aprile, festa
della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno,
festa
nazionale della Repubblica,
in modo tale che, sulla base
della piu'
diffusa prassi europea,
le stesse cadano
il venerdi' precedente
ovvero il lunedi' seguente
la prima domenica
immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica.
*****OMISSIS*****
Titolo III
MISURE A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28
giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e
della produzione con riferimento :
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove
tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato
o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a
progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio , il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il
licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino
ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
3-bis . All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono
sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione
comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:
« b-bis )condizioni di lavoro del personale ».
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle
compensazioni
1. All'articolo 5 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di
cui agli articoli
3 e 18 devono essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli
obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano
personale in
diverse unita' produttive e i datori
di lavoro privati di imprese che
sono parte di un gruppo
ai sensi dell'articolo
31 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
produttiva o, ferme restando
le aliquote d'obbligo
di ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un
numero
di lavoratori aventi
diritto al collocamento
mirato superiore a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a
compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8
sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di
lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8
trasmettono in via
telematica a ciascuno
dei
servizi competenti delle
province in cui
insistono le unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese
del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6,
dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla
base dei
dati riferiti a ciascuna unita'
produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di
lavoro pubblici possono essere autorizzati,
su
loro motivata richiesta, ad assumere in
una unita' produttiva
un
numero di lavoratori
aventi diritto al
collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso
del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive
della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o
restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la
formazione continua
1. All'articolo 118,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole
«si possono articolare
regionalmente o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono altresi'
utilizzare parte
delle risorse a
essi destinati per
misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per
l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi
e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti
in possesso degli
specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in
funzione di
idonee garanzie all'espletamento
delle iniziative medesime.
Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali,
i soggetti in
trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari
non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e
possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o
neo-laureati
entro e non oltre dodici
mesi dal conseguimento del
relativo
titolo di studio.
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di
cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196,
e il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603
del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque
svolga
un'attivita' organizzata di
intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone l'attivita' lavorativa
caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia,
o intimidazione, approfittando
dello
stato di bisogno o di necessita' dei
lavoratori, e' punito
con la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da
per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo
comma, costituisce indice
di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle
seguenti circostanze:
1) la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica
violazione della normativa relativa
all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di
violazioni della normativa in
materia di
sicurezza e igiene
nei luoghi di
lavoro, tale da
esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumita'
personale;
4) la
sottoposizione del lavoratore
a condizioni di
lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante
specifica e comportano
l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il
numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non
lavorativa;
3) l'aver commesso il
fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle
caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene
accessorie). - La condanna per i delitti di
cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento
ha ad
oggetto prestazioni lavorative,
e 603-bis, importa
l'interdizione
dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche o
delle imprese,
nonche' il divieto di
concludere contratti di appalto,
di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni
o servizi riguardanti
la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i
delitti di cui al primo comma importa
altresi'
l'esclusione per un
periodo di due
anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di
altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione
europea, relativi al settore
di
attivita' in cui ha
avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al
secondo comma e' aumentata a
cinque anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma,
numeri 1) e
3)».
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
*****OMISSIS*****
Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero
di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
« Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1. Gli atti del CNEL sono
assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle
quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente
alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2
della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a)
, del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si
provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in
conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto .
*****OMISSIS*****
FINE TESTO