|  | Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail:  | 
Roma, 5 ottobre 
    2011
Circolare n. 195/2011
Oggetto: Lavoro – Conversione
della manovra di agosto – Legge 14/09/2011, n.148, su G.U. n.216 del 16.9.2011
– Circolare Min. Lavoro n.24 del 12/09/2011.
Si
riepilogano le principali disposizioni della manovra di agosto in materia di
lavoro e previdenza alla luce della novità introdotte in sede di conversione in
legge.
Contrattazione collettiva di
prossimità (art. 8) – Con una delle norme più discusse che è stata anche causa
dello sciopero generale della CGIL del 6 settembre scorso, è stata attribuita
alla contrattazione aziendale o territoriale (definita con un termine nuovo contrattazione collettiva di prossimità)
la possibilità di derogare alla legge e ai contratti collettivi nazionali su
alcuni temi centrali della disciplina del lavoro. Due sono le condizioni di
validità delle deroghe: da una parte essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro,
all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle
crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove
attività e dall’altra riguardare una delle materie espressamente elencate
(tra cui il regime di solidarietà negli appalti, la disciplina dell’orario di
lavoro, le conseguenze del licenziamento, la classificazione del personale). I
contratti di prossimità che rispetteranno entrambe le condizioni avranno
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati se sottoscritti dalla
maggioranza delle rappresentanze sindacali.
Quale
sia l’effettiva potenzialità della nuova disposizione è ancora presto per dirlo
stante le differenti chiavi di lettura. Certamente i contratti di prossimità
appaiono sulla carta in grado di incidere pesantemente sull’ordinamento giuslavoristico attuale. Per contro da parte sindacale si
teme che su aspetti sostanziali dell’organizzazione del lavoro, primo tra tutti
il licenziamento, possano costituirsi nelle aziende poco sindacalizzate sindacati di comodo con conseguente
indebolimento delle tutele del lavoratore. D’altro canto CGIL, CISL e UIL hanno
recentemente convenuto con Confindustria che qualsiasi deroga decisa a livello
aziendale debba avvenire nei limiti e con le procedure fissate dalla
contrattazione nazionale. Proprio in relazione a tale situazione si è consumato
in questi giorni lo strappo della Fiat con la stessa Confindustria in quanto,
secondo la casa automobilistica, quell’intesa avrebbe fortemente ridimensionato
l’efficacia dell’art. 8. Nessun’altra organizzazione imprenditoriale ha per il
momento sottoscritto un accordo analogo a quello di Confindustria.
Ferrovie (art. 8, comma 3bis) – Con una
disposizione inserita a sorpresa nel maxi emendamento governativo su cui è stata
votata la fiducia, è stato fissato l’obbligo per le imprese ferroviarie (di
merci e di persone) di osservare i
contratti collettivi nazionali di settore. Com’è noto, tale disposizione è
stata contestata dalla Confetra in quanto sembrerebbe diretta ad imporre
l’applicazione del contratto FS anche agli operatori privati ostacolando
qualsiasi processo di liberalizzazione. Lo stesso Presidente dell’Autorità
Antitrust Catricalà ha dichiarato pubblicamente che
la norma in questione è fortemente
anti-concorrenziale e rende difficile l’ingresso di nuovi operatori. 
Secondo
Età pensionabile (art.1, comma 20) – E’ stato
anticipato il graduale aumento dell’età pensionabile delle donne (attualmente
pari a 60 anni) già previsto dalla legge n.111/2011. L’aumento comincerà a
decorrere dal 2014 (anziché dal 2020) per raggiungere i 65 anni come per gli
uomini nel 2026 (anziché nel 2032).
Festività (art.1, comma 24) – A decorrere
dal 2012 con decreto del Presidente del Consiglio (da emanarsi entro il 30
novembre di ogni anno) saranno stabilite annualmente le date di celebrazione
delle festività civili e dei Santi Patroni in modo di farle cadere il venerdì
precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero di farle
coincidere con la stessa domenica. Peraltro in sede di conversione sono state
espressamente escluse le festività del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno
la cui celebrazione pertanto non subirà alcun spostamento. Ciò stante lo
spostamento dovrebbe riguardare in definitiva le festività dei Santi Patroni
(ad eccezione del 29 giugno per il comune di Roma perchè derivante da specifico
accordo tra l’Italia e 
Collocamento obbligatorio dei
disabili (art.9) – Come è noto, le imprese con almeno di 15 dipendenti
soggette alla legge n.68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili possono
far ricorso all’istituto della compensazione
territoriale per modulare la quota di lavoratori da assumere tra le diverse
unità produttive. La norma in esame semplifica stanzialmente tale istituto
consentendo alle aziende di applicare la compensazione in via automatica (senza
quindi più necessità di un’autorizzazione preventiva) e di attuarla non solo al
proprio interno ma anche con altre aziende dello stesso gruppo purché aventi
sede in Italia.
Forte (art. 10) – E’ stata
riconosciuta ai Fondi interprofessionali
per la formazione continua (tipo il fondo Forte per i lavoratori del
terziario di cui è parte costituente 
Tirocini (art. 11) – E’ stata
modificata la disciplina dei tirocini (o stages) aziendali prevista dalla legge n. 196/97 cioè
di quei tirocini che, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare
in oggetto, sono espressamente finalizzati
ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità
dei giovani mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza
diretta del mondo del lavoro. In linea con gli orientamenti espressi dalla
Corte Costituzionale la nuova disciplina rafforza la competenza delle regioni
sulla materia stabilendo che i tirocini potranno essere promossi unicamente da
soggetti in possesso dei requisiti stabiliti da normative regionali; in assenza
di tali normative continueranno ad applicarsi le attuali regole di cui alla
citata legge n.196/97. Le altre novità di rilievo riguardano la durata dei
tirocini, che non potrà superare i 6 mesi (in precedenza 12 mesi) e i relativi
destinatari che potranno essere esclusivamente neo-laureati o neo-diplomati
entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. La circolare ministeriale ha inoltre
precisato che:
·   
non rientrano nel campo di applicazione delle nuove
disposizioni gli stages di reinserimento/inserimento a favore di disoccupati e di lavoratori
in mobilità, i tirocini curriculari realizzati
da Università e Istituti scolastici nonché i tirocini promossi a favore di
particolari categorie (disabili, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.);
·   
gli stages avviati prima del 13
agosto scorso (data in entrata in vigore del D.L. n. 138/2011) potranno
proseguire sulla base della vecchia normativa fino alla scadenza;
·   
qualora lo stage non risulti conforme alle nuove regole
(ovvero alle precedenti se già in corso prima del 13 agosto), il personale
ispettivo provvederà a riqualificare il rapporto con lo stagista come di lavoro
subordinato.
Intermediazione illecita (art. 12) – E’ stato
introdotto nel Codice penale il delitto di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro che sarà sanzionato con la reclusione da
CNEL (art. 17) – Con una delle poche disposizioni di taglio ai costi della
politica di efficacia immediata, è stata disposta la riduzione da 
| Fabio
  Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 172/2011 | 
| Responsabile
  di Area | Allegati tre | 
|  | M/t | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
RASSEGNA
STAMPA
CORRIERE
DELLA SERA 19.09.2011
Catricalà «Ora basta
freni 
E
un' Authority sui trasporti»
La manovra?
«Insufficiente sul piano della concorrenza». «Si regolino treni, aerei e autostrade».
E le banche facciano «l' interesse dei clienti» 
Antonio Catricalà va alla
guerra. Il presidente dell'Antitrust dà voto 5 alla manovra varata la scorsa
settimana sul piano della concorrenza e delle liberalizzazioni: «Non sono stati
accolti i nostri suggerimenti». Vuole un'Authority sui trasporti «per treni,
aerei e autostrade». Si prepara a dare battaglia, fra tre mesi, all' Alitalia
monopolista, dopo che a dicembre scadrà la legge che gli legò le mani sulla Linate-Fiumicino. Chiede che le banche girino ai clienti i
risparmi ottenuti dalla riduzione delle commissioni interbancarie. 
In mezzo al tavolo del suo ufficio romano, Catricalà tiene il gioco «Anti-Monopoly»,
un Monopoli all'incontrario. Il suo mandato scadrà a marzo, ha qualche spina da
togliersi. 
A giugno lei aveva
denunciato la frenata delle liberalizzazioni. Ora l' indice di liberalizzazione
dell' Italia è sceso a 49 su 100... 
«Non mi stupisce». 
La manovra ha
cambiato qualcosa? 
«C'era stata un'apertura, ma le intenzioni non si sono
concretizzate secondo le nostre aspettative». 
 
 In che senso? 
 «Innanzitutto, non c'è nulla sul trasporto ferroviario. Anzi, c'è una 
    norma, che abbiamo segnalato al Parlamento, che prevede l'obbligatorietà per 
    le aziende ferroviarie di adottare il contratto di riferimento del settore, 
    in pratica quello di Fs. È fortemente anti-concorrenziale, rende difficile 
    l' ingresso di nuovi operatori. Un problema anche per le oltre 25 società 
    merci, dove c' è concorrenza. Chiederemo l' abolizione di questa norma. Ma 
    ciò che manca davvero è l'Autorità dei trasporti che dovrebbe occuparsi di 
    aeroporti, autostrade e treni». 
E perché servirebbe? 
«Perché una vicenda come quella di Arenaways
non si deve più verificare: un imprenditore che rischia di fallire con tutte le
carte in regola (è la concorrente privata di Fs a cui sono state limitate le
fermate, ndr.). 
Serve un' Autorità che tratti le modalità d' ingresso nel
mercato per autostrade, aeroporti e ferrovie». 
È un costo. 
«Potrebbe anche occuparsene l' Antitrust, in una prima
fase. Per gli aeroporti, per esempio, l'Enac si è dichiarato disponibile a
cedere le competenze. Io ormai sono in uscita, ma credo che l' Antitrust sia la
migliore sede per fare immediatamente ciò che è necessario. Un'Authority è
importante per stabilire le tariffe. Un vantaggio per i viaggiatori e per dare
sicurezza d'investimento all' imprenditore. Per le autostrade, poi, stabilire
con chiarezza tariffe e durata delle concessioni è fondamentale. Ma oggi tutto
è in carico ad Anas, Enac, Ferrovie, ministero». 
Un costo lo stesso.
Dovreste aumentare l' organico. 
«Abbiamo chiesto due anni fa al Parlamento di avere
risorse aggiuntive. Per costituire una nuova Autorità servono 60 milioni all'
anno, ma per una che già esiste bastano 30 persone. Tre milioni». 
E per le Poste? Non
raggiungono la sufficienza nell' indice di liberalizzazione. Ma lì l'Authority
ora c' è. 
«Non è ancora entrata in funzione e non è una vera e
propria Autorità. Avevamo protestato perché il disegno originale del governo
prevedeva un' agenzia completamente in capo al ministro dell'Economia, una
presa in giro anche per l' Europa. Il Parlamento per fortuna ha recepito il
nostro suggerimento e ora c' è un collegio con un minimo di autonomia. Ora deve
cominciare a lavorare. Abbiamo diverse istruttorie sui presunti abusi di
posizione dominante delle Poste». 
Da fine anno potrete
intervenire su Alitalia. Che cosa dobbiamo aspettarci? 
«A dicembre apriremo l' istruttoria per capire gli
eventuali effetti negativi della posizione dominante di Alitalia e della
concentrazione con AirOne, soprattutto sulla Milano-Linate. Avremo le mani libere. Certo, se ci fosse
una proroga la prenderei malissimo. L' Antitrust è contraria». 
Un voto alla manovra?
«Cinque, sul piano della concorrenza. Avevamo ottenuto che
gli orari dei negozi fossero liberalizzati, ma è passata la restrizione alle
sole città turistiche. Nelle professioni, avevamo chiesto che il tirocinio
fosse ridotto a due anni e gli studenti potessero dare l' esame di Stato e
quello di laurea lo stesso giorno: non siamo stati accontentati. Volevamo l'
inserimento negli ordini professionali di esponenti dei consumatori: niente. Ma
il fatto più grave è il riferimento alle tariffe minime come criterio legale
per la determinazione del compenso del professionista. Indebolisce la riforma
Bersani. Ci sarà un effetto livellatore». 
Mercoledì si è
discusso un disegno di legge Pdl-Lega per cinque
nuovi ordini... 
«Mi ha stupito. Siamo profondamente contrari. È in
contrasto con le dichiarazioni del governo sull' apertura di una nuova fase di
liberalizzazioni». 
In Parlamento c' è
anche il progetto Gasparri-Tomassini, una retromarcia
sulle parafarmacie. 
«Mi auguro che resti fermo». 
Capitolo banche. C'è
meno concorrenza o è una sensazione? 
«Stiamo studiando le assicurazioni collegate ai mutui. Ho
visto stamattina (giovedì scorso, ndr.) Giancarlo Giannini, il presidente
dell'Isvap: costruiremo un gruppo di studio insieme. Il problema è serio: le
banche non devono esagerare con le commissioni, facendo i loro interessi
anziché quelli del cliente. È giusto che abbiano un profitto, ma equo». 
A che punto è l'
indagine sui conti correnti? 
«In due mesi dovremmo chiuderla. Stiamo accertando quanto
sono stati tradotti in risparmio per i consumatori i 500 milioni di oneri nel
2007-2010, che siamo riusciti a fare risparmiare al sistema con la riduzione
dei costi interbancari». 
Con Bersani
lavoravate in tandem... 
«Non è importante il colore del ministro, ma allora
abbiamo avuto ampi poteri e la soddisfazione di vedere pagine delle nostre
segnalazioni in un decreto legge. Negli ultimi anni invece le liberalizzazioni
si sono fermate. Eppure la concorrenza è fondamentale per il mercato e rilancio
dei consumi. Per esempio, abbiamo chiesto all'Agcom
di accelerare le norme sui costi di terminazione dei telefoni, quelli che il
cliente paga quando finisce sulla rete concorrente. Se diminuissero, ci
sarebbero risparmi di milioni di euro per i consumatori. Che possono anche
accettare di pagare un punto in più di Iva, se è su un imponibile inferiore ». 
Lei percepisce ancora
lo stipendio dal Consiglio di Stato, dove è fuori ruolo. Perché? «Lo stabilisce la legge. Se cambiasse non obietterei, ma non posso
rinunciare spontaneamente, non foss'altro perché, in
questo caso, maturerei una ben più alta pensione calcolata sul trattamento
Antitrust». 
IL SOLE 24 ORE 08.09.2011
Trasporto
ferroviario verso l'applicazione di un contratto unico
Morena Pivetti
ROMA
Non si placano le
polemiche per la norma della manovra che impone il contratto nazionale di
settore anche alle imprese ferroviarie private. La disposizione, confermata nel
maxiemendamento del Governo, ha provocato la reazione durissima degli operatori
privati, nati con la liberalizzazione e raccolti nel Forum del trasporto
ferroviario. Soddisfatte, sia pur sottotraccia, le Ferrovie dello Stato che
vedono accolta una richiesta di vecchia data: da tempo l'amministratore
delegato Mauro Moretti invoca regole uguali per tutti, comprese quelle a tutela
del lavoro. Favorevolmente sorpresi i sindacati: Filt
Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti
salutano positivamente l'obbligo, per chi voglia entrare nel mercato delle
ferrovie, di adottare il contratto collettivo. Anche se non è chiaro quale sia
il contratto da adottare: il vecchio accordo delle attività ferroviarie è
scaduto nel 2007 mentre il nuovo contratto unico della mobilità resta in alto
mare.
Proprio su un nuovo
contratto di settore capace di ammodernare il sistema ferroviario liberalizzato
punta Confindustria. «Stiamo lavorando - dice il direttore generale di Confindustria,
Giampaolo Galli - perché si trovi un punto di equilibrio fra tutti gli
operatori per definire moderni contratti di settore, ossia un contratto leggero
che lasci il giusto spazio alla contrattazione aziendale, in coerenza con le
indicazioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno». 
Al momento la situazione
nelle ferrovie è assai frastagliata e diversificata: le Fs, gli appalti e la
ristorazione hanno il contratto delle attività ferroviarie; 
Per Alessandro
Rocchi, segretario nazionale della Filt Cgil, che
martedì ha scioperato proprio contro l'articolo 8 della manovra, l'estensione
del contratto collettivo di settore «è l'unica parte positiva inserita in un
contesto negativo: in tutti i settori liberalizzati dei trasporti come i
servizi aeroportuali, portuali e postali esistono norme di legge che impongono
di adottare il contratto nazionale».
 «L'emendamento incriminato e tanto 
    criminalizzato – commenta Giovanni Luciano, segretario generale della Fit Cisl – parla di contratti collettivi nazionali di settore. 
    Al plurale, quindi, attività ferroviarie, tranvieri e merci. Non quello delle 
    Fs. Siamo assolutamente favorevoli a una norma che dia certezze sulla sicurezza 
    e sulle condizioni minime di impiego e remunerazione di un'attività complessa 
    ed articolata come il fare ferrovia».
Più controcorrente
l'interpretazione di Luigi Simeone, segretario generale Uiltrasporti:
«Parliamo di contratti al plurale e io aggiungo con le dovute flessibilità. Per
me l'accordo fatto con Ntv è esattamente in linea con
la nuova norma: l'azienda ha trovato la sua collocazione dentro il contratto
nazionale». Non si arrende Giacomo Di Patrizi, che guida il Forum dei privati:
«Faremo quanto potremo per opporci, andremo al Tar, impugneremo la norma
ovunque. Così si torna dritti al monopolio, è un tentativo di azzoppare il processo
di liberalizzazione».
G.U. n. 216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)
LEGGE 14 settembre 2011, n.
148 
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 
agosto
2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria  e 
per  lo  sviluppo.  
Delega   al   Governo  
per   la
riorganizzazione della  distribuzione 
sul  territorio  degli 
uffici
giudiziari. 
                   IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                             
Promulga 
                         
la seguente legge: 
                              Titolo I 
            DISPOSIZIONI
PER 
                             
Art. 1 
         Disposizioni per la riduzione della
spesa pubblica
                         *****OMISSIS*****
20. All'articolo  18  del   decreto-legge 
6  luglio  2011, 
n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n
111, al
comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024», «2025»,
«2031» e  «2032» sono  sostituite 
rispettivamente  dalle  seguenti:
«  2014  »,  
«  2015  »,  
«  2016  »,  «  2017  »,   
«  2018   »,
«  2019  », « 
2025  » e «  2026  ». 
                         *****OMISSIS*****
Consiglio  dei  Ministri, 
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
stabilite 
annualmente  le  date 
in  cui  ricorrono 
le   festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi 
con  la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni
nazionali  e  le  festivita'  dei
Santi  Patroni  , 
ad  esclusione  del  
25   aprile,   festa  
della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2  giugno, 
festa
nazionale della Repubblica, 
 in modo tale che, sulla base
della piu'
diffusa prassi europea, 
le  stesse  cadano 
il  venerdi'  precedente
ovvero  il  lunedi'  seguente 
la   prima   domenica  
immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica. 
                         *****OMISSIS*****
                            Titolo III 
                  MISURE A
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
                               Art. 8        Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'   1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livelloaziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratoricomparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale     oterritoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  inazienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordiinterconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28giugno 2011,   possono realizzare specifiche intese    con  efficacianei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  diessere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativoalle predette rappresentanze  sindacali,  finalizzate  alla  maggioreoccupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro,   all'adozione diforme di partecipazione dei lavoratori,  alla  emersione  del  lavoroirregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  allagestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  eall'avvio di nuove attivita'.   2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  laregolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  edella produzione   con riferimento  :   a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione   di   nuovetecnologie;   b)  alle  mansioni   del   lavoratore,   alla   classificazione   einquadramento del personale;   c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,  modulatoo flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi diricorso alla somministrazione di lavoro;   d) alla disciplina dell'orario di lavoro;   e) alle modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del  rapporto  dilavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  aprogetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  deicontratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  dilavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio    ,  illicenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  illicenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanzafino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche'  finoad un anno di  eta'  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalladomanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia delbambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   illicenziamento in caso di adozione o affidamento.       2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'  ivincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioniinternazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinanole materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazionicontenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.     3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendalivigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederaledel 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confrontidi tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stessosi riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  amaggioranza dei lavoratori.     3-bis . All'articolo 36,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:         a)  all'alinea,  le  parole:  «e  la  normativa  regolamentare,compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sonosostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratticollettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazionecomunitaria, ed applicati»;        b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:     «  b-bis )condizioni di lavoro del personale  ». 
                           
  Art. 9 
       Collocamento obbligatorio e regime delle
compensazioni 
  1. All'articolo 5 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono 
apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente: 
  «8. Gli obblighi  di 
cui  agli  articoli 
3  e  18  devono  essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli 
obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano 
personale  in
diverse unita' produttive e i datori
di lavoro privati di imprese che
sono parte di  un  gruppo 
ai  sensi  dell'articolo 
31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
produttiva o,  ferme  restando 
le  aliquote  d'obbligo 
di  ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un 
numero
di lavoratori aventi 
diritto  al  collocamento 
mirato  superiore  a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a
compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»; 
    b) dopo il comma 8
sono inseriti i seguenti commi: 
  «8-bis. I datori di
lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
di cui al comma 8 
trasmettono  in  via 
telematica  a  ciascuno 
dei
servizi  competenti  delle 
province  in  cui 
insistono  le   unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese 
del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo 
10  settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6,
dal  quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla
base dei
dati riferiti a ciascuna unita'
produttiva ovvero a ciascuna  impresa
appartenente al gruppo»; 
  «8-ter. I datori di
lavoro pubblici possono essere autorizzati, 
su
loro motivata richiesta, ad assumere  in 
una  unita'  produttiva 
un
numero di lavoratori 
aventi  diritto  al 
collocamento  obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso 
del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive 
della
medesima regione»; 
  «8-quater. Sono o
restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». 
                          
    Art. 10 
         Fondi interprofessionali per la
formazione continua 
  1. All'articolo 118,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo   le   parole  
«si   possono   articolare   
regionalmente    o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono  altresi'
utilizzare parte 
delle  risorse  a 
essi  destinati  per 
misure  di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto». 
                               Art. 11 
     Livelli di tutela essenziali per
l'attivazione dei tirocini 
  1. I tirocini formativi
e di orientamento possono  essere  promossi
unicamente  da  soggetti 
in  possesso  degli  
specifici   requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in
funzione  di
idonee garanzie all'espletamento 
delle  iniziative  medesime. 
Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali,
i soggetti in 
trattamento  psichiatrico,  i 
tossicodipendenti,  gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari 
non  possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e 
possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o 
neo-laureati
entro e non  oltre  dodici 
mesi  dal  conseguimento    del 
relativo
titolo     di studio. 
  
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di 
cui  al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.  196,
e il relativo regolamento di attuazione. 
                            
  Art. 12 
         Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro 
  1. Dopo l'articolo 603
del codice penale sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 603-bis (Intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu'
grave  reato,  chiunque 
svolga
un'attivita' organizzata di
intermediazione, reclutando manodopera  o
organizzandone l'attivita' lavorativa
caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, 
o  intimidazione,  approfittando 
dello
stato di bisogno o di necessita' dei
lavoratori,  e'  punito 
con  la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 
per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del primo
comma,  costituisce  indice 
di  sfruttamento  la
sussistenza di una o piu' delle
seguenti circostanze: 
    1) la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la sistematica
violazione della normativa relativa 
all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria,  alle
ferie; 
    3) la sussistenza di
violazioni della  normativa  in 
materia  di
sicurezza  e  igiene 
nei  luoghi  di 
lavoro,  tale  da 
esporre  il
lavoratore a pericolo per la salute,  la 
sicurezza  o  l'incolumita'
personale; 
    4) la
sottoposizione  del  lavoratore 
a  condizioni  di 
lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
degradanti. 
  Costituiscono aggravante
specifica  e  comportano 
l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il
numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non
lavorativa; 
    3) l'aver commesso il
fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo, 
avuto  riguardo  alle 
caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
  Art. 603-ter (Pene
accessorie). - La condanna per i delitti di 
cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento
ha ad
oggetto prestazioni lavorative, 
e  603-bis,  importa 
l'interdizione
dagli uffici direttivi delle 
persone  giuridiche  o 
delle  imprese,
nonche' il divieto di
concludere contratti  di  appalto, 
di  cottimo
fiduciario, di fornitura di opere,  beni 
o  servizi  riguardanti 
la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. 
  La condanna per i
delitti di cui al primo  comma  importa 
altresi'
l'esclusione  per  un 
periodo   di   due  
anni   da   agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di 
altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione
europea, relativi  al  settore 
di
attivita' in cui ha
avuto luogo lo sfruttamento. 
  L'esclusione di cui al
secondo comma e'  aumentata  a 
cinque  anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo  comma, 
numeri  1)  e
3)». 
                                                         
Titolo IV 
             RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
                          *****OMISSIS*****
                              Art. 17 Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del                               Lavoro   1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguentimodificazioni:   a)   l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:       «Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da  rappresentantidelle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  dipromozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numerodi settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  laripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presentedisposizione.»;     b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:   «  Art. 14 (Pronunce del CNEL). -  1.    Gli  atti  del  CNEL  sonoassunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in  Assemblea.  Ilpresidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  dellequali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmentealle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissioneistruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».   2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presentearticolo.   Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigoredel decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a), del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti  delConsiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  in  carica  e  siprovvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  inconformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto .
                         *****OMISSIS*****
FINE TESTO
  
 
  
 
  
 

 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
